Finalmente le nuove Raccomandazioni Ministeriali per la vaccinazione anti-Covid hanno incluso come categoria da vaccinare prioritariamente anche le persone con disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica, in possesso di certificazione di handicap in stato di gravità, come da Legge 104.
Si specifica inoltre con chiarezza che queste persone devono essere vaccinate assieme ai loro "familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto". Ora si dovrà vigilare perché queste disposizioni vengano applicate con solerzia da tutte le Regioni.
Dopo tanti solleciti da parte delle persone con disabilità e delle famiglie, di diverse associazioni e delle loro Federazioni FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità), nonché delle Consulte territoriali, finalmente le nuove Raccomandazioni Ministeriali per la vaccinazione anti-Covid-19 hanno incluso come categoria da vaccinare prioritariamente anche le persone con disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica (Tabella 2), in possesso di certificazione di handicap in stato di gravità (come da Legge 104/92, articolo 3, comma 3). È inoltre specificato con chiarezza che queste persone devono essere vaccinate assieme ai loro "familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto".
Permane l'indicazione delle aree di patologia nell'individuazione delle "persone estremamente vulnerabili" (Tabella 1), anch'esse da vaccinare prioritariamente, ma mentre nella versione precedente del Piano Vaccinale l'indicazione di persone con specifiche patologie escludeva di fatto tutte le categorie di soggetti non espressamente citate, ora, con il riferimento ad un tipo di certificazione, questa discriminazione dovrebbe essere superata.
Questo almeno sulla carta. Rimane l'incognita di come queste Raccomandazioni verranno recepite dalle Regioni, giacché in precedenza esse hanno mostrato una certa discrezionalità nell'attenersi alle indicazioni ministeriali. Sarà compito delle persone con disabilità e dell'associazionismo di settore vigilare perché le nuove disposizioni vengano applicate con solerzia.
Va precisato che le nuove Raccomandazioni, facendo riferimento alle analisi condotte negli studi scientifici sinora disponibili, hanno considerato l'età e la presenza di condizioni patologiche quali variabili principali di correlazione con la mortalità per Covid-19. Pertanto esse sono state strutturate tenendo in considerazione queste due caratteristiche.
Sono inoltre stati considerati prioritari alcuni servizi e setting a rischio. Questa metodologia ha consentito di individuare le seguenti categorie:
- - Categoria 1: Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave).
- - Categoria 2: Persone di età compresa tra 70 e 79 anni.
- - Categoria 3: Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni.
- - Categoria 4: Persone con comorbidità di età minore di 60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili.
- - Categoria 5: Resto della popolazione di età minore di 60 anni.
Riguardo ai servizi e ai setting a rischio, sono state considerate prioritarie, a prescindere dall'età e dalle condizioni patologiche, le seguenti categorie: il personale docente e non docente, scolastico e universitario, le Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, i servizi penitenziari e altre comunità residenziali.
(Simona Lancioni, estratto da Superando del 12/03/2021.
[N.d.R.: E' vero che finora le Regioni hanno proceduto in ordine sparso, facendo leva sul principio di autonomia elevato a dogma,mentre anch'esso va contenuto nel quadro normativo generale e bene ha fatto la Corte Costituzionale a chiarire che tutte le decisioni relative e dipendenti dalla situazione di pandemia sono affidate dalla Corsituzione al Governo centrale. D'altra parte non potrebbe essere altrimenti, dato che, non essendo le Regioni dei compartimenti stagni, come i sommergibili, le decisioni contrastanti si ripercuotono anche al di fuori della loro competenza territoriale e vanno a vanificare le decisioni dei confinanti e, soprattutto, impediscono l'attuazione di un programma organico a livello nazionale. G.N.]